Nuove regole in arrivo per gli operatori impegnati in lavori a contatto col traffico veicolare (da qui in poi, “t. v.”). A partire dal 20 Aprile è infatti entrato in vigore il decreto interministeriale frutto della collaborazione tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute e il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, che definisce e regolamenta sia le procedure per l’apposizione/rimozione della segnaletica stradale destinata ad aree lavorative interessate da t. v., che la formazione dei lavoratori e dei preposti incaricati di tali compiti.
Il decreto si rivolge dunque ai datori di lavoro delle varie infrastrutture, delle imprese appaltatrici, esecutrici ed affidatarie, che dovranno assicurarsi di fornire la formazione e l’addestramento adeguati in relazione alle nuove procedure deliberate. Sarà inoltre loro responsabilità dotare i propri lavoratori di DPI (dispositivi di protezione individuale) conformi a quanto decretato nel Titolo III del d.lgs. n. 81/2008 ed assicurarsi che gli indumenti ad alta vestibilità rispettino la norma vigente: quelli di classe 1 non sono più ammessi, mentre dovranno essere almeno di classe 2 per le attvità lavorative svolte su strade (urbane ed extraurbane) di categoria E, F e di classe 3 o equivalente per quelle svolte su strade di categoria A, B, C e D. Tale equivalenza è data dalla combinazione di più indumenti fluorescenti e dotati di retro riflettenza (es. pantalone classe 2 + gilet classe 2).
Lo stesso vale per i veicoli impiegati, che dovranno essere segnalati appositamente da pannelli luminosi, dispositivi a luce lampeggiante o con la combinazione di entrambi.
I datori di lavoro avranno a disposizione non più di un anno dall’entrata in vigore del decreto per adeguarsi alle disposizioni sopracitate.
L’Allegato I al decreto introduce ulteriori novità: vengono segnalati i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e segnalazione impiegata nelle aree interessate dal t. v. . L’installazione e la rimozione della segnaletica dovranno essere segnalate da uno o più operatori tramite l’uso della apposite bandierine arancio fluorescente.
L’Allegato II contiene invece tutte le nuove regole relative ai corsi di formazione destinati a lavoratori, preposti e a tutto il personale coinvolto nella pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica destinata ad attività lavorative svolte in presenza di t. v. . Questo tipo di formazione è da considerarsi integrativa e NON sostitutiva alla formazione obbligatoria per tutti i lavoratori dl campo, già in atto ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008.
La partecipazione alla suddetta dovrà avvenire sempre in orario di lavoro e non potrà rappresentare un onero economico per il lavoratore. Ogni corso si svolgerà in sedi apposite dove sia possibile ricreare condizioni simili a quelle che si verificano sul luogo di lavoro. Il numero massimo di partecipanti ad ogni corso è 25, ed in ogni attività addestrativa il rapporto numerico docente/allievo dovrà essere uguale a 1 a 6. Il numero di assenze massimo previsto è del 10% sulla totalità delle ore di corso.
Sono previste due tipologie differenti di corsi:
– corso per gli operatori: costituito da tre moduli (giuridico, tecnico e pratico) della durata complessiva di 8 ore. Completato dalla prova pratica di verifica finale.
– corso per i preposti: costituito da tre moduli (giuridico, tecnico e pratico riferito alla comunicazione e alla simulazione dell’addestramento) della durata complessiva di 12 ore. Completato dalla prova pratica di verifica finale.
Il criterio minimo riguardante le squadre di operatori impiegati decreta che ognuna di esse debba essere formata in numero maggiore da lavoratori:
– già dotati di esperienza nel campo degli interventi svolti in presenza di traffico;
– che abbiano già portato a termine il percorso formativo previsto.
Ovviamente, nel caso di una squadra formata da due persone, è necessario che almeno una di esse sia in possesso dei requisiti elencati.
Il decreto è scaricabile automaticamente qui.