
L’arredo urbano ha sempre costituito un ruolo fondamentale: oltre ad essere un segno distintivo importante che esalta l’identità del luogo in cui è posto, è compito dei complementi d’arredo urbani far sì che ogni tipo di centro abitato, dalla metropoli alla paesino di provincia, risulti gradevole all’occhio e ben armonizzato nel contesto in cui si trova. Fino a pochi anni fa, il trend nella creazione di ogni oggetto catalogabile come “arredo urbano” è stato guidato esclusivamente dalla ricerca di forme moderne ed esteticamente apprezzabili, dedicando una scarsa – e a volte nulla – attenzione sia al grado di sostenibilità dei materiali utilizzati nella realizzazione che al loro, non trascurabile, impatto ambientale.
Oggi l’Italia inverte questa rotta in modo deciso: in seguito al decreto del 5 Febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 50 (2 Marzo), il Ministero dell’Ambiente ha adottato una serie di criteri ambientali minimi riguardanti l'”Acquisto di articoli per l’arredo urbano” ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale dell’11 aprile 2008 (Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione), prevendente l’emanazione dei “Criteri Ambientali Minimi” per le diverse categorie merceologiche indicate. Il decreto si riferisce ad articoli “non destinati al contatto diretto con le persone, ovvero ove sia improbabile un contatto cutaneo diretto del pubblico durante la vita di impiego del bene“: fanno parte di questa categoria rastrelliere per biciclette, tettoie per banchine, cestini per la raccolta dei rifiuti, segnapassi, portabici, pali, stecche, pontili. I requisiti per i cassonetti e le campane per la raccolta del vetro non sono contenuti nel documento.
L’obiettivo posto con questo decreto è il raggiungimento, entro la fine del 2015, di una quota equivalente al 50% di appalti ecosostenibili sul totale degli appalti pubblici aggiudicati per la fornitura di articoli di arredo urbano.
Il decreto impone la presenza di un contenuto di riciclato minimo in tutti gli articoli o lavorati in plastica, gomma, miscele di plastica-gomma e plastica-legno, che devono essere costituiti da materiale riciclato per almeno il 50% del loro peso complessivo. Eccezionalmente, per i lavorati in plastica producibili solo a “stampaggio rotazionale”, il contenuto di riciclato minimo può scendere al 30%. Anche i prodotti vernicianti per trattamenti e rivestimenti superficiali devono sottostare a precisi criteri ambientali: per loro è necessaria l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel Europeo e devono essere muniti di etichetta Ecolabel. Infine, gli imballaggi primari, secondari e terziari in carta o cartone devono essere composti per almeno l’80% del peso da materiale riciclato, mentre per quelli in plastica è sufficiente il 60% del peso.
Ma non è tutto: sono previsti infatti anche dei “criteri premianti“, ossia l’assegnazione di un maggior numero di punti all’offerente che proponga prodotti di plastica / gomma / miscele plastica-gomma / miscele di plastica-legno che, oltre a garantire le prestazioni dettate dal decreto, contengano una quantità di materiale riciclato superiore al 50% del loro peso complessivo. Sarà compito della stazione appaltante indicare su quale categoria di prodotti verrà definito il criterio premiante, in modo da permettere una comparazione omogenena delle offerte.
Per ognuna delle tre tipologie sopracitate (prodotti/lavorati, prodotti vernicianti e imballaggi) sono indicate una o più “verifiche”. L’offerente dovrà quindi indicare:
– produttore, tipo e modello dei prodotti che si impegna a fornire
– le norme tecniche alle quali tali prodotti sono conformi
– la percentuale di materiale riciclato da cui è costituito ogni manufatto
– la presenza di certificazione Ecolabel nei prodotti ove è richiesta
Sarà inoltre richiesta una dichiarazione di conformità alla normativa di riferimento nel caso in cui un prodotto non sia in possesso di certificazioni che attestino la sua concordanza ai criteri elencati.
I criteri ambientali minimi saranno soggetti a continuo aggiornamento, adattato di pari passo all’entità del futuro sviluppo tecnologico e alle indicazioni dell’UE.
Qui puoi scaricare automaticamente il n° 50 della Gazzetta Ufficiale con il decreto.